IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489; Vista la direttiva 91/69/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 dicembre 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231, e' cosi' modificato: a) all'art. 1, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) di animali domestici da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina, suina, ovina e caprina"; b) il titolo del capitolo I e' sostituito dal seguente: "Importazione degli animali della specie bovina, suina e caprina"; c) all'art. 4, comma 1, lettera a) punto 1), infine e' aggiunta la seguente frase: "la peste dei piccoli ruminanti, la malattia emorragica enzootica, il vaiolo degli ovini, il vaiolo dei caprini e la febbre della valle del Rift"; d) all'art. 4, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) deroghe ad un determinato Paese terzo, che opera garanzie sanitarie equivalenti in materia di tubercolosi dei bovini, di brucellosi dei bovini e dei suini, e per quanto riguarda le malattie degli ovini e dei caprini, equivalenti a quelle di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556"; e) all'art. 5, comma 1, dopo le parole: "vaccinati contro l'afta epizootica delle specie" e prima delle parole: "provenienti dal Paese terzo" le parole "bovina e suina" sono sostituite da quelle "bovina, suina, ovina e caprina"; f) all'art. 6, comma 1, le parole da "bovina" a "suina" sono sostituite dalle seguenti: "bovina, suina, ovina e caprina"; g) all'art. 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'importazione degli animali della specie bovina, suina, ovina e caprina e' ammessa soltanto dietro presentazione di un certificato riconosciuto da un veterinario ufficiale del Paese terzo esportatore"; h) all'art. 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Gli animali della specie bovina, suina, ovina e caprina sono sottoposti al loro arrivo a controllo sanitario, indipendentemente dal regime doganale sotto il quale essi sono dichiarati"; i) all'art. 8, comma 2, le parole da "bovina" a "suina" sono sostituite dalle seguenti: "bovina, suina, ovina e caprina"; l) all'art. 8, comma 2, lettera c), dopo le parole: "e successive modifiche" e prima delle parole: "non sono state osservate" e' aggiunta la seguente frase: "nonche' da quelle figuranti nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556"; m) all'art. 8, comma 4, dopo le parole: "gli animali delle spe- cie" le parole "bovina e suina" sono sostituite dalle seguenti: "bovina, suina, ovina e caprina". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti, il 3 febbraio 1993 Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 7
AVVERTENZA: Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.